Topolino Autoclub Italia

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Topolino Autoclub Italia ®

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Statuto

Topolino Autoclub Italia

Il Club Mission Statuto Organigramma

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

Il “Topolino Autoclub Italia” costituisce una Associazione non riconosciuta di promozione sociale senza fini di lucro, con sede in Bologna, alla via Ranzani 13/5. All'Associazione “Topolino Autoclub Italia”, in sigla TAI, fa capo il “Registro Fiat 500 1936 – 1955”. L'Associazione è federata all'Automotoclub Storico Italiano, in sigla A.S.I. e/o ASI, con sede in Torino, Strada Val San Martino Superiore 27, ente del quale accetta ed osserva lo Statuto e i Regolamenti.
La Sede dell'Associazione può essere trasferita in ambito nazionale, in caso di comprovata necessità, tramite deliberazione dell’Assemblea. Il trasferimento della sede legale, se avviene all’interno dello stesso comune, può essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica ed ha finalità civiche e di utilità sociale. Essa può operare anche mediante forme di collaborazione con gli Enti Pubblici.

Articolo 2

Gli scopi

Gli scopi dell'Associazione sono:

  1. promuovere, organizzare e gestire, quali attività di interesse generale e sociale di natura culturale e ricreativa, ex art.5 comma 1 lett.h) del DLgs. 3.7.2017 n.117, lo studio e la valorizzazione del motorismo storico in Italia e all’estero, riunendo in sodalizio i possessori, persone fisiche o anche giuridiche, di autoveicoli marca Fiat modello 500 nelle versioni industriali, derivate e su licenza, prodotti dal 1936 al 1955;
  2. custodire il retaggio morale e materiale della Fiat 500 di cui al punto 1 sul piano storico e culturale eventualmente costituendo, a tal fine, all'interno dell’Associazione, sezioni specializzate per tipo di modello;
  3. redigere e conservare il “Registro Fiat 500 1936 – 1955”, intendendosi per tale l’anagrafe generale dei numeri di telaio con indicazione del relativo allestimento degli esemplari esistenti a livello mondiale del modello di automobile di cui al punto 1 del presente articolo. Al Registro sono iscritte le vetture di proprietà dei soci e di chiunque altro ne faccia richiesta al Conservatore di cui all'articolo 9. L'iscrizione di una vettura nel Registro non implica per il proprietario alcun obbligo associativo nei confronti del Topolino Autoclub Italia;
  4. organizzare e patrocinare manifestazioni e raduni in Italia e all'estero, riservati ai modelli di autoveicolo di cui al punto 1 del presente articolo, nonché partecipare ad analoghe iniziative organizzate da terzi;
  5. fornire ai Soci consulenza per le azioni di restauro e di reperimento dei ricambi necessari per il funzionamento dei loro veicoli, nonché l'espletamento delle pratiche relative alle omologazioni e certificazioni A.S.I. secondo le disposizioni di legge in materia di automobilismo storico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà sviluppare ogni iniziativa ed ogni attività ritenute idonee a favorire lo sviluppo dello studio, dell’informazione, della conoscenza e della partecipazione dei propri associati e dei cittadini sulle tematiche di cui al comma precedente, nella convinzione che la miglior conoscenza dell’evoluzione storica e tecnologica della motorizzazione possa contribuire anche a scelte consapevoli in tali ambiti per il futuro. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Articolo 3

I Soci

Possono essere Soci del Topolino Autoclub Italia le persone o gli enti possessori di vetture di cui all'articolo 2 che ne condividano gli scopi. L’ammissione di nuovi soci avviene su domanda del soggetto interessato, presentata in forma scritta, corredata da dai dati identificativi e fotografici dell’autovettura o delle autovetture possedute.
Tutti i soci godono dei medesimi diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto sociale e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, nella misura determinata dal Consiglio. Le quote ed ogni altro contributo associativo versati da ciascun socio sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La qualità di socio non è in ogni caso trasmissibile.
Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione dandone comunicazione scritta. L’esclusione di un socio può essere deliberata dall’Assemblea per gravi motivi. L’associato può ricorrere all’a.g. entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno. Tutte le cariche conferite ai soci dall’Associazione e gli incarichi attribuiti ai sensi degli artt. 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 e 19 sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione.

Articolo 4

Gli Organi dell’Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio direttivo;
  4. il Conservatore del Registro Fiat 500 1936 – 1955
  5. il Collegio dei Revisori dei conti;
  6. il Collegio dei probiviri.

Articolo 5

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composto da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di dicembre. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, deve essere comunicata ai Soci a cura del Presidente, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data fissata. L'assemblea può altresì essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o un quinto dei Soci.
L'Assemblea è regolarmente costituita:
in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega scritta rilasciata ad altro socio. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. Per modificare il presente Statuto, occorre la presenza, in prima convocazione, di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero dei presenti e la deliberazione sarà presa con il voto favorevole di almeno tre quarti di essi. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole, sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
Ciascun associato può richiedere copia delle deliberazioni assembleari.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina di volta in volta un segretario fra i Soci presenti, incaricato di redigere il verbale della riunione. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti.

Articolo 6

Attribuzioni dell’Assemblea dei soci

All’Assemblea dei soci spettano le funzioni di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento degli scopi statutari e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi di attività. In particolare, sono di competenza dell’Assemblea: a) l'elezione a scrutinio segreto del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri; b) la determinazione dei programmi di attività; c) la modifica del presente Statuto; d) lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio; e) l’approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

Articolo 7

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è l'unico organo legittimato a rappresentare l'Associazione in ogni sede, salvo sua delega, che deve comunque sempre riguardare affari determinati. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal vicepresidente.
Egli resta in carica, come il Consiglio direttivo, per un periodo di quattro anni solari ed è rieleggibile. Al Presidente fanno capo i soggetti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sui quali esercita il proprio controllo. Il controllo sull'attività del Presidente è invece demandata al Consiglio direttivo.

Articolo 8

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci, previa decisione assembleare in ordine al numero degli stessi e del numero di preferenze che ogni Socio è legittimato ad esprimere e resta in carica quattro anni solari.
Il Consiglio direttivo ha il compito di operare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e, in quest'ambito, ha competenza generale. Sono, in particolare, di competenza del Consiglio Direttivo: la nomina del vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere e del Conservatore del Registro “FIAT 500 1930-1955”;
la costituzione delle Commissioni di cui all’art. 15;
la costituzione dei Gruppi Temporanei di Lavoro di cui all’art. 16.
Il Consiglio direttivo si riunisce, non necessariamente presso la sede in Bologna, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri e comunque almeno due volte l'anno. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, deve essere inviata ai Consiglieri a cura del Presidente con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione. I suoi membri sono rieleggibili. Possono essere eletti i Soci in regola con la quota associativa dell'anno corrente e dei tre precedenti, che presentino la propria candidatura entro venti giorni prima della data fissata per l'assemblea, con rituale comunicazione avente data certa da indirizzare alla sede dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed, in caso di impedimento di questo, dal Vicepresidente. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e le sue deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti. Il segretario redige il verbale delle riunioni.

Articolo 9

Il Conservatore del Registro Fiat 500 1936 - 1955

Il Conservatore del Registro Fiat 500 1936 – 1955, per brevità Conservatore del Registro, è nominato dal Consiglio direttivo, non necessariamente fra i suoi membri, in considerazione di comprovate conoscenze storiche e tecniche.
Il Conservatore del Registro è incaricato della redazione e della conservazione del Registro Fiat 500 1936 – 1955 e deve rendere conto del suo operato al Presidente.

Articolo 10

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea tra i Soci ed elegge al proprio interno il Presidente. Esercita il controllo contabile ed amministrativo sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione e correda il rendiconto consuntivo di una propria relazione indirizzata all'Assemblea dei Soci. Il Collegio rimane in carica per quattro anni in coincidenza con la durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giudicante dell'Associazione. E' costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci . Il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente. Decide sulle controversie insorte tra gli organi dell’Associazione e tra questi ed i Soci previo esperimento di un tentativo di conciliazione, pronunciandosi entro sessanta giorni dal momento in cui la controversia gli viene sottoposta. Il Collegio rimane in carica per quattro anni in coincidenza con la durata del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

La Segreteria Generale

Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, designa i componenti della Segreteria Generale dell'Associazione, che ha compiti organizzativi e gestionali. Alla Segreteria Generale fanno capo le diverse attività inerenti l'organizzazione amministrativa dell'Associazione, sia verso l'interno sia verso l'esterno, quali il tesseramento dei soci, il tesseramento ASI, le assicurazioni, l’invio ai soci della rivista dell’Associazione e ogni comunicazione inerente le iniziative dell’Associazione. È compito della Segreteria la conservazione dei verbali delle Assemblee, delle riunioni del consiglio direttivo e dei rendiconti.
Al proprio interno la Segretaria Generale assegna ad un proprio componente funzioni di controllo.

Articolo 13

Il Tesoriere

I servizi di riscossione delle quote associative e di cassa sono svolti dal Tesoriere, in collaborazione con la Segreteria Generale e sotto il controllo del Revisore dei Conti.
Le obbligazioni assunte e le spese sostenute devono inerire strettamente alle finalità istituzionali dell’Associazione. Il rendiconto annuale, predisposto in bozza dal tesoriere ed in via definitiva dal Consiglio Direttivo, espone con chiarezza la situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’Associazione

Articolo 14

Il Commissario tecnico

Il Commissario Tecnico dell’Associazione è nominato tra i propri componenti dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente, in conformità con quanto disposto dai Regolamenti dell'ASI. Per i compiti del Commissario Tecnico si fa rinvio a quanto disposto dai Regolamenti ASI.

Articolo 15

Le Commissioni

Per il raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite Commissioni con specifiche competenze, in ambito tecnico, ricreativo o in altro ambito, laddove appaia necessario fare fronte a specifiche esigenze individuate dal Consiglio direttivo.
Le Commissioni sono istituite dal Consiglio direttivo e composte da Consiglieri, Collaboratori e Soci di comprovata capacità ed esperienza, nel numero stabilito dallo stesso Consiglio direttivo, su proposta del Presidente.
Le regole circa il funzionamento delle Commissioni sono stabilite dalle Commissioni stesse e sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo nella prima sessione utile.

Articolo 16

Gruppi Temporanei di Lavoro

Per la realizzazione di determinate iniziative, il Consiglio può istituire Gruppi Temporanei di Lavoro facenti capo alle Commissioni di cui all’art. 15, individuando il responsabile di ciascun Gruppo. Possono fare parte dei Gruppi Temporanei di Lavoro Consiglieri, Collaboratori e Soci, questi ultimi individuati sul territorio per agevolare il Consiglio direttivo nella ideazione, progettazione e realizzazione del particolare evento per cui è istituito il Gruppo Temporaneo di Lavoro.

Articolo 17

La Commissione Tecnica

La Commissione Tecnica di Club (CTC) ha il compito di coadiuvare il Commissario Tecnico nell’ assistenza ai Soci ai fini del restauro e della conservazione delle vetture di cui al punto 1 dell'articolo 2. La Commissione fa capo al Commissario Tecnico di Club il quale è l'unico responsabile del rapporto con l'A.S.I. e della Commissione verso l' A.S.I.

Articolo 18

I Coordinatori di area

Nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'A.S.I., il Consiglio direttivo può nominare dei Coordinatori di area, scegliendo fra i Consiglieri e/o i Soci, aventi il compito di svolgere attività di collegamento con gli organi direttivi dell'Associazione così da favorire la diffusione e lo svolgimento dell'attività associativa a vantaggio di tutti i Soci sul territorio nazionale. In mancanza di specifica delega del Presidente, i Coordinatori non hanno alcun potere di rappresentanza. Sono escluse forme strutturate di delegazione territoriale.

Articolo 19

I Collaboratori Volontari

Il Consiglio direttivo può avvalersi dell'attività di collaboratori volontari, individuati tra i Soci, per il miglior raggiungimento degli scopi dell'Associazione ed il migliore funzionamento della stessa.
I collaboratori non hanno poteri ed autonomia se non per casi specifici assegnati con delega dal Presidente.
Possono essere invitati dal Presidente a partecipare allo svolgimento delle Sessioni del Consiglio direttivo.

Articolo 20

Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale va dal 1 novembre al 31 ottobre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo approva il rendiconto consuntivo e predispone il preventivo per quello successivo. Il rendiconto consuntivo ed il preventivo vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea annuale dei Soci.

Articolo 21

Patrimonio e risorse finanziarie dell’Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell’Associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari, da attività di raccolta fondi, da eventuali rimborsi derivanti da convenzioni e da ogni altra entrata pervenuta all'Associazione al fine di incrementarne o favorirne l'attività nel rispetto del d.lg. 117/2017.
Fanno parte del patrimonio dell’Associazione documenti, pubblicazioni, attrezzature operative, oggetti inerenti l’attività associativa.
Il patrimonio è indivisibile finché l’Associazione resta in vita.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Alle spese occorrenti per il normale funzionamento dell’Associazione si provvede mediante i contributi degli associati e le eventuali altre entrate.

Articolo 22

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad Enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, aventi scopi uguali o simili a quelli dell'Associazione stessa.

Articolo 23

Varie

Per quanto non disposto o previsto dal presente Statuto, composto da 23 articoli, si applicano le norme del codice civile, del d.lg. 117/2017 e quelle tributarie in materia di associazioni senza fine di lucro.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno 2 dicembre 2018 in Montecchio Emilia